Novità 2020 verifiche impianti di terra
Le modifiche al d.p.r. 462 introdotte dal decreto "Milleproroghe"
Con il decreto-legge N. 162 del 30 dicembre 2019 (G.U. 31 dicembre 2019 N. 305) entrate in vigore il 29 febbraio 2020 (legge N.8 del 28/02/2020 G.U. 29 febbraio 2020 N.51), sono state introdotte delle novità importanti riguardanti le verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del d.p.r. 462/01.
In particolare, l’articolo 36 del decreto-legge ha previsto l’istituzione presso l’INAIL di una banca dati informatizzata delle verifiche degli impianti di messa a terra. A tale scopo è stato modificato il d.p.r. 462/01 con l’aggiunta dell’articolo 7-bis il quale introduce le seguenti novità:
1. Il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare all’INAIL il nominativo dell’Organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche attraverso l'appilicativo web CIVA di INAIL.
2. L’Organismo incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all’INAIL il 5% della tariffa della verifica.
3. Le tariffe per gli obblighi che l’Organismo incaricato applicherà per l’erogazione del servizio di verifica sono quelle indicate nel tariffario ex ISPESL del 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario N.125 della G.U. N.165 del 18 luglio 2005 e successive modificazioni. Tale tariffario prevede la classificazione delle verifiche solo in base alla potenza installata.
COMUNICAZIONE ATTRAVERSO IL PORTALE CIVA
Il rappresentante legale del datore di lavoro, una volta effettuata la registrazione sul portale CIVA, deve procedere con la comunicazione dell'Organismo Abilitato selezionando nel menù la voce "Comunicazione organismo abilitato (art. 7 bis Dpr 462/01)". La comunicazione può anche essere fatta da un delegato come ad esempio un consulente per le attrezzature o l'installatore previa registrazione sul portale, come utente con delega da parte del rappresentante legale.
La comunicazione non può essere fatta dall'Organismo Abilitato in quanto svolgono funzioni di verifica di parte terza!
La procedura di comunicazione prevede la compilazione di varie sezioni informative inerenti l'impianto, la documentazione tecnica e l'Organismo ed è subordinata al possesso della matricola dell'impianto. Nello stesso portale sono disponibili i servizi di "denuncia impianto non censito" e "richiedi matricola per impianti denunciati" qualora non si conosca la matricola dell'impianto denunciato o non sia stata comunicata dall'INAIL. Ricordiamo che il datore di lavoro ha l'obbligo di denunciare ll'impianto di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, entro trenta giorni dalla messa in esercizio, sempre attraverso il portale CIVA.